Ai sensi della L.R. 32/82 la raccolta è rivolta ai cittadini residenti e non residenti previa acquisizione di apposita autorizzazione valida sull'intero territorio dell'Unione Montana.
Norme per la raccolta delle erbe officinali
Per ottenere l'autorizzazione occorre presentarsi, previo appuntamenteo telefonico al n. 0171/900061 - muniti di documento di identità in corso di validità - e apposita modulistica compilata come sotto specificato:
- Non residenti: autorizzazione (ai sensi dell’art. 17 della L.R. 32/82) alla raccolta e alla detenzione per uso familiare delle piante officinali spontanee (non incluse nell’elenco delle specie a protezione assoluta ai sensi degli artt. 15 e 17 della L.R. 32/82) + elenco prodotti e piante ammesse alla raccolta (ALLEGATO A)
- Residenti: autorizzazione in deroga (ai sensi dell’art. 32 della L.R. 32/82) alla raccolta delle piante officinali spontanee (non incluse nell’elenco delle specie a protezione assoluta ai sensi degli artt. 15 e 17 della L.R. 32/82) ai residenti nel territorio dell'Unione Montana Valle Maira che ne facciano domanda ai fini di lavoro stagionale o di integrazione del reddito + elenco delle specie e quantità ammesse alla raccolta (ALLEGATO B)
E' necessario, inoltre, allegare al modello compilato:
- Ricevuta di versamento di € 15,00 sul c/c postale n. 1033500446 oppure sul c/c bancario IBAN: IT 51 L 03069 46280 100000300030, intestati all’Unione Montana Valle Maira Via Torretta n. 9 - San Damiano Macra (CN), con la seguente causale “Autorizzazione raccolta piante officinali spontanee – L.R. 32/82 art. __ (17 o 32)”;
- marca da bollo da € 16.00 da apporre sulla domanda;
- marca da bollo da € 16.00 da apporre sul tesserino rilasciato.
Senza autorizzazione per ogni specie non indicata a protezione assoluta è consentita la raccolta giornaliera di n. 5 esemplari per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei. Da tale divieto sono escluse le specie commestibili più comunemente consumate. Sono fatte salve le disposizioni previste per i parchi e le oasi di protezione nel territorio regionale.
La raccolta dei prodotti del sottobosco è consentita, senza autorizzazione, per una quantità giornaliera ed individuale nei seguenti limiti:
- Muschi: Kg 0,300
- Fragole: Kg 0,500
- Lamponi: Kg 1,00
- Mirtilli: Kg 1,00
- Bacche di ginepro: Kg 0,200.
E' necessario compilare l'apposito modello, effettuare il versamento postale o bancario - anche on line - e presentarsi, muniti di documento di identità, con n. 2 marche da bollo (solo 1 marca in caso di rinnovo), come da indicazioni sopra riportate.
Autorizzazione valida sull’intero territorio dell’Unione Montana Valle Maira, per il periodo di raccolta indicato nelle allegate tabelle specifiche.
Si ricorda che per i NON RESIDENTI i quantitativi disponibili alla raccolta indicati nell’apposita tabella sono inferiori rispetto a quelli ammessi per i RESIDENTI.
L'autorizzazione è valida 1 anno dalla data del rilascio.
Per conoscere i dettagli si vedano gli allegati.